GUIDA ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E SANITARIO PRECARIO

PREMESSA: La presente guida è frutto di un approfondimento delle normative vigenti e delle recenti novità introdotte a mezzo della Legge di Stabilità 2018 e delle Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Le informazioni di seguito riportate hanno un valore meramente indicativo e, pertanto, si invitano i portatori di interesse a consultare in ogni caso gli Uffici Amministrativi delle rispettive Aziende Sanitarie per gli approfondimenti del caso.

Si tiene a precisare che le stabilizzazioni saranno effettuate nel tempo, secondo le priorità stabilite dalle Aziende, tenendo conto dei piani triennali del fabbisogno di cui all’art. 6. Co. 2 del D.Lgs 161/2001, nonché facendo seguito all’attivazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (tetti di spesa aziendali per il personale).

 

Gruppo A) REQUISITI NECESSARI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO CON PROCEDURA CONCORSULE AI FINI DI UN’ASSUNZIONE DIRETTA A TEMPO INDETERMINATO (ai sensi del comma 1, art. 20, D.Lgs n. 75/2017)

  • Essere in servizio con contratto a tempo determinato successivamente alla data del 28 agosto 2015 anche per un solo giorno presso l’azienda che deve procedere all’assunzione;
  • Essere stato reclutato attraverso una procedura concorsuale pubblica (pubblicata in Gazzetta o su siti istituzionali aziendali), a prescindere dalle modalità di selezione (graduatoria per titoli ovvero selezione per prove e titoli);
  • Avere una anzianità di servizio pari a 3 anni al 31/12/2017, anche non consecutivi, anche in Amministrazioni diverse, negli ultimi 8 anni. Gli anni di servizio utili da conteggiare comprendono tutti i rapporti di lavoro prestati direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile (attribuite a seguito di selezione pubblica), con riferimento ad attività svolte nella medesima area o categoria professionale che determina il riferimento dell’amministrazione presso cui operare l’inquadramento (Fonte: Circolare 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione). N.B.: Per contratti di lavoro flessibile si intendono i contratti d’opera intellettuale, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stipulati direttamente con un’amministrazione pubblica. Tali contratti devono sottendere alle caratteristiche riportate dal comma 6, dell’art 7 del D.Lgs 165/2001. I presupposti per cui la legge 165/2001 possa essere applicata per il riconoscimento degli anni di servizio dei contratti di lavoro flessibile sono i seguenti: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento dell’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si precisa che la stipula di un contratto di lavoro flessibile con una Pubblica Amministrazione deve precedere, da parte dell’Amministrazione, una verifica, da parte della Pubblica Amministrazione emanante il bando di concorso, una verifica della presenza in essere dei punti a), b), c) e d) dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, una volta che la Pubblica Amministrazione abbia verificato i presupposti di cui ai punti a), b), c) e d) del D.Lgs. 165/2001, la stessa può emanare un concorso per contratto di lavoro flessibile ai sensi del testé decreto legislativo. Il lavoratore in possesso di un contratto di lavoro flessibile, compiuto mediante un bando di concorso ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, ha già a tutela che i requisiti per l’applicabilità della legge siano stati verificati dalla Pubblica Amministrazione emanante il bando, che in assenza di tali requisiti non può nemmeno pubblicare il bando di concorso. Infine, bisogna denotare, che i sensi del D.Lgs. 165/2001 sono specificati sui bandi di concorso e non sui contratti stipulati. Pertanto, si consiglia al lavoratore che desidera l’applicabilità della valorizzazione del contratto di lavoro flessibile, di munirsi non solo del contratto in essere, ma anche del bando di concorso con cui è stato stipulato il contratto, che deve riportare l’art. 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001.

Si precisa che rientra nella stabilizzazione anche chi, all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato non è in servizio ma, avrà la priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 75/2017 (22 giugno 2017).

Il “Gruppo “A” ricomprende il personale del comparto, dirigenziale e non, medico, tecnico professionale e infermieristico.

 

Gruppo B) REQUISITI NECESSARI PER LA STABILIZZAZIONE ATTRAVERSO CONCORSI CON IL 50 % DEI POSTI RISERVATI AL PERSONALE ASSUNTO SENZA PROCEDURA CONCORSUALE (ai sensi del comma 2, art 20, D.Lgs n. 75/2017 )

  • Essere titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Azienda Sanitaria che bandisce il concorso. Per lavoro flessibile si rimanda alla nota specificata per il gruppo A (comma 6, dell’art 7 del D.Lgs 165/2001);
  • Avere maturato, anche in amministrazioni diverse, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di servizio con contratto flessibile, anche non continuativo negli ultimi 8 anni.

Il “Gruppo “B” ricomprende il personale del comparto, dirigenziale e non, medico, tecnico professionale e infermieristico.

N.B.: E’ opportuno rilevare che il comma 11 del citato articolo, come modificato dal comma 813, art 1, della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, estende la portata applicativa dei commi 1 e 2 al personale “dirigenziale e non”, di cui al comma 10” (medico, tecnico-professionale ed infermieristico). Ne consegue, pertanto, che le modifiche introdotte con l’ultima Legge di Stabilità sembra non aver incluso nei Gruppi A e B i farmacisti, i biologi ed i fisici, ma potrebbero essere forniti a breve dei chiarimenti da parte della Conferenza Stato-Regioni.

 

Gruppo C) CONCORSI RISERVATI COME DA DPCM 6/3/15

Il personale deve essere titolare di contratto a tempo determinato, alla data del 30 ottobre 2013, ed aver maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

Le procedure del Gruppo “C” sono riservate al personale del comparto sanitario e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

 

ALTRE PROCEDURE SUI POSTI DI VECCHIA ISTITUZIONE:

 

  • COMPLETAMENTO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VALIDE ED EFFICACI
  • EVENTUALE RIAVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI GIA’ BANDITE E SOSPESE PER IL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI RIAVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PENDENTI (già bandite e sospese a seguito del blocco delle assunzioni nelle Regioni in Piano di Rientro)

Per quanto concerne, invece, i posti di nuova istituzione, derivanti dalla prossima rimodulazione della rete ospedaliera ed al conseguente adeguamento delle piante organiche, le procedure a completamento del processo di selezione del personale del SSN saranno le seguenti:

  • MOBILITA’
  • CONCORSI (senza riserva)

 

Per info scrivi a:

 associazioneitalianamedici@gmail.com

 

Fonti:

– Circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5040434.pdf

– Circolare n. 1/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6315521.pdf

– D.Lgs 165/2001

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/09/001G0219/sg

DPCM 6/3/2015

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4392049.pdf

– D.Lgs. 75/2017

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/7/17G00089/sg

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